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Verifiche emissioni ETS2 - Direttiva EU ETS

LA DIRETTIVA 2023/959/UE ESTENDE IL SISTEMA PER LO SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONI A NUOVI SETTORI: IL TRASPORTO STRADALE, GLI EDIFICI E ALTRI SETTORI PRODUTTIVI

Cosa è l'ETS2?

L’ETS2 è l’estensione normativa del sistema EU Emissions Trading Scheme e costituisce una delle novità più rilevanti derivanti dall’aggiornamento della Direttiva 2003/87/CE avvenuto nel maggio 2023.
Il nuovo sistema, diverso e separato dal sistema ETS tradizionale (cosiddetto “ETS1”), è volto al controllo e alla riduzione delle emissioni di GHG nei settori del trasporto stradale, degli edifici e della piccola industria non già coperta dall’ETS1.
I “soggetti obbligati” nel nuovo sistema non sono tuttavia i consumatori finali di combustibili o emettitori finali di CO2, bensì le aziende che immettono al consumo combustibili e carburanti (solidi, liquidi e gassosi) destinati alle attività elencate nell'Allegato III della direttiva 2003/87/CE.
Il primo anno di applicazione del nuovo ETS2 è il 2025, infatti, tutti i soggetti obbligati dalla norma, devono:
- entro il 1° gennaio 2025, ottenere l’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra;
- entro il 30 aprile 2025, comunicare all’Autorità Nazionale Competente le emissioni dell’anno 2024, che costituisce la base storica;
- monitorare le proprie emissioni di CO2 su base annuale a partire dal 1° gennaio 2025;
- comunicare le proprie emissioni all’Autorità Nazionale Competente entro il 30 aprile di ogni anno, a partire dal 2026, previa verifica di un soggetto accreditato ai sensi del Regolamento 2067/2018/UE.

quale verifica è richiesta in ambito ETS2?

Le emissioni monitorate su base annuale, a partire dall’anno 2025, devono essere verificate da un organismo accreditato secondo il regolamento 2067/2018/UE prima della trasmissione all’Autorità Nazionale Competente.

La verifica delle emissioni in ambito ETS2 è annuale, come per l’ETS tradizionale. Non sono previsti rinnovi o sorveglianze; ogni anno si procede, a consuntivo, alla verifica delle emissioni dell’anno precedente. La scadenza per la comunicazione dei dati all’Autorità Competente è fissata al 30 aprile di ciascun anno; pertanto, le attività di verifica sono svolte nei primi 4 mesi dell’anno. 
L’attività prevede l’emissione di una dichiarazione di verifica, secondo il format che sarà messo a disposizione dall’Autorità Competente.

I servizi Bureau Veritas in ambito ETS2


Oltre alle verifiche delle emissioni e dei livelli di attività in ambito ETS1, al fine di supportare le aziende nell’adempimento degli obblighi ETS2, Bureau Veritas offre i servizi di seguito elencati:

  • Attività di verifica delle emissioni dei soggetti obbligati dell’anno 2024 definito come base storica (volontaria);
  • Attività di verifica delle emissioni annuali dei soggetti obbligati (a partire dall’anno 2025);
  • Percorsi di formazione.

Faq - Domande frequenti sulle Verifiche emissioni ETS2

  • Quali sono i settori interessati dall’ETS2?

    Il sistema incide sui combustibili e carburanti immessi al consumo e destinati ad essere utilizzati nei settori del trasporto stradale, degli edifici (residenziali commerciali e istituzionali), nonché di altri settori produttivi. I soggetti obbligati dalla norma sono pertanto le aziende che immettono al consumo i combustibili e carburanti sopra definiti.

     

  • Quali sono i soggetti obbligati ETS2 secondo la Direttiva?

    Il sistema ETS2 incide sui combustibili e carburanti immessi al consumo e destinati ad essere utilizzati nei settori del trasporto stradale, degli edifici (residenziali commerciali e istituzionali), nonché di altri settori produttivi. I soggetti obbligati dalla norma sono, pertanto, le aziende che immettono al consumo i combustibili e carburanti sopra definiti.
     

  • Verifiche emissioni ETS2. Qual è il ruolo degli Organismi Accreditati?

    La Direttiva EU ETS (2003/87/CE) è una norma cogente. La verifica delle emissioni da parte di un organismo accreditato è un requisito indispensabile affinché il soggetto obbligato ETS2 possa rispettare gli obblighi di legge ed evitare eventuali sanzioni.
     

  • La verifica delle emissioni è obbligatoria in ambito ETS2?

    Sì, le aziende che svolgono attività ricomprese nell’Allegato III della Direttiva EU ETS sono obbligate a comunicare le proprie emissioni verificate da un organismo accreditato ai sensi del Regolamento 2067/2018/UE.

  • Quali sono i punti di contatto tra ETS e ETS2?

    Il nuovo sistema ETS2 è simile al sistema ETS tradizionale, ma ne rimane distinto
    I soggetti obbligati, ad esempio, non sono i diretti emettitori di GHG o consumatori finali di combustibili come per l’ETS1, bensì le aziende che immettono tali combustibili e carburanti al consumo. 
    Tra le similitudini, invece, si possono annoverare: il monitoraggio delle emissioni secondo il Regolamento 2066/2018/UE, con l’applicazione degli stessi principi (approccio basato su livelli), e la verifica secondo il Regolamento 2067/2018/UE.