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Salute e Sicurezza. Patente a punti nei cantieri

Ott. 18 2024

PIÙ CREDITI PER CHI INVESTE IN FORMAZIONE E SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA

Dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili devono dotarsi di una patente a crediti (o a punti) per la sicurezza

A prevederlo è il nuovo art. 27 del Testo Unico della Sicurezza, come modificato dall’art. 29, comma 19 del D.L 19/2024 (“Decreto PNRR 4“).

La misura intende contrastare il tragico andamento degli infortuni sul lavoro, che vede il settore dell’edilizia al primo posto.
Il D.M. 18 settembre 2024, n. 132 - decreto attuativo della patente a crediti - disciplina le modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente, le procedure per la sospensione cautelare in caso di infortuni gravi e i criteri per l’attribuzione, l’incremento e il recupero dei crediti.

Con la circolare esplicativa n. 4 del 23 settembre 2024 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che in una prima fase è possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, con efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024. A partire dal 1° novembre 2024 per operare in cantiere sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Il funzionamento si basa su un semplice sistema di assegnazione e decurtazione di crediti
Al momento del rilascio del documento, ad ogni impresa o lavoratore autonomo viene attribuito un punteggio iniziale di 30 crediti dai quali viene detratto punteggio in base alle violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro in modo proporzionale alla gravità delle infrazioni commesse.
Allo stesso tempo, in presenza di comportamenti virtuosi, i crediti della patente possono essere aumentati fino alla soglia massima di cento crediti secondo specifici criteri.

La formazione in materia di sicurezza sul lavoro è centrale nel sistema della patente a punti: se da un lato la mancata formazione  incide direttamente sui crediti (ogni violazione delle disposizioni riguardanti la formazione e l'addestramento dei lavoratori comporta una decurtazione di 2 crediti) dall’altro la formazione oltre quanto previsto dalla legge permette di acquisire ulteriori crediti.

Anche la certificazione accreditata ai sensi della ISO 45001 è un elemento virtuoso che permette di accrescere i punti: segno evidente del favore delle istituzioni verso un approccio sistemico alla sicurezza.

LEGGI UN ESTRATTO DELLA CIRCOLARE INL 23/09/2024: 

REQUISITOINCREMENTO CREDITI
Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA.

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Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 “Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile".



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1.Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni 
specifiche, nell’arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2 e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

2.Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato.

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