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Direttiva Europea 2023/1791 e ISO 50001: nuovi obblighi e opportunità per le imprese

Set. 17 2024

IL 10 OTTOBRE È ENTRATA IN VIGORE LA DIRETTIVA EUROPEA 2023/1791 SULL'EFFICIENZA ENERGETICA

Si tratta di un atto importante nel percorso di transizione ecologica dell'Unione Europea  che pone l’efficienza energetica tra i principi basilari dell’azione comunitaria. Essa ribadisce come l'efficienza energetica sia una priorità per tutti i settori e debba essere perseguita rimuovendo gli ostacoli presenti sul mercato dell'energia a livello di forniture, trasmissione, stoccaggio e uso dell’energia, fissando inoltre i contributi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica da raggiungere entro il 2030.

La Direttiva riconosce la certificazione ISO 50001 come uno strumento internazionale importante per monitorare e migliorare le prestazioni energetiche delle organizzazioni; l'articolo 11, in particolare, introduce nuovi obblighi per le imprese circa l'adozione di sistemi di gestione dell'energia e la realizzazione di audit energetici.

Ecco un riepilogo delle principali novità e obblighi introdotti in vista delle scadenze già fissate per le aziende nei prossimi anni:

  1. Sistemi di gestione dell'energia
    Le imprese con un consumo annuo medio di energia superiore a 85 TJ nei tre anni precedenti devono implementare un Sistema di Gestione dell'Energia conforme alla norma EN ISO 50001 entro 4 anni dall'entrata in vigore della direttiva, ossia entro l'11 ottobre 2027. Il sistema di gestione dell’energia deve essere certificato da un organismo indipendente secondo le pertinenti norme europee o internazionali.
  2. Audit energetici
    Le imprese con un consumo annuo medio di energia superiore a 10 TJ nei tre anni precedenti, che non adottano un sistema di gestione energetica, devono sottoporsi a un audit energetico entro l'11 ottobre 2026 e predisporre un piano d’azione concreto per attuare le raccomandazioni individuate dall’audit energetico laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico ed economico. Gli audit energetici successivi devono essere effettuati almeno ogni quattro anni.
    Gli Stati membri devono stabilire criteri minimi trasparenti e non discriminatori per gli audit energetici, in conformità ai requisiti minimi di cui all’allegato VI della Direttiva e in linea con le pertinenti norme europee o internazionali.
  3. Programmi di sostegno per le PMI
    Gli Stati membri devono elaborare programmi per incoraggiare e sostenere le PMI, alle quali non si applica l'obbligo di audit, affinché si sottopongano volontariamente ad audit energetici e attuino le relative raccomandazioni.
  4. Esenzioni
    Le imprese che hanno sottoscritto un contratto di rendimento energetico sono esentate dagli obblighi stabiliti nei primi due punti, a condizione che tali contratti includano i necessari elementi del sistema di gestione dell'energia e che il contratto rispetti i requisiti di cui all'allegato XV della direttiva.
    Sono altresì esentate le aziende che applicano un sistema di gestione ambientale certificato, a condizione che tali sistemi includano un audit energetico condotto sulla base dei criteri fissati dalla direttiva.
    Queste misure rafforzano il ruolo della gestione dell'energia nella transizione verso un'economia sostenibile e a basse emissioni di carbonio.

GLOSSARIO

CONTRATTI DI RENDIMENTO ENERGETICO
Gli accordi contrattuali tra il beneficiario e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, laddove per lavori, forniture o servizi nell'ambito della misura sia versato un corrispettivo in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di un altro criterio di prestazione energetica concordato, come i risparmi finanziari.

AUDIT ENERGETICO
La procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico efficaci sotto il profilo dei costi, a individuare le possibilità di usare o produrre energia rinnovabile con efficacia di costo e a riferire in merito ai risultati.