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Due diligence sui diritti umani e sull’ambiente

Set. 18 2024

NUOVE RESPONSABILITÀ PER LE IMPRESE CON LA DIRETTIVA 2024/1760 

La Direttiva 2024/1760, meglio conosciuta come CSDDD o CS3D, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5 luglio 2024, definisce l’obbligo di dovuta diligenza lungo la catena di attività; arriva dopo una lunga fase di maturazione dell’approccio al responsible sourcing, affrontato già su base volontaria da un numero crescente di aziende grazie anche allo Standard ISO 20400.

Gli Stati membri hanno tempo sino al 26 luglio 2026 per adottare i provvedimenti nazionali di recepimento, che non potranno divergere da quelle della direttiva ma potranno semmai introdurre disposizioni più rigorose.

La Direttiva istituisce in capo alle aziende una serie di obblighi - e responsabilità per la violazione di detti obblighi - allo scopo di prevenire, mitigare o rimediare gli impatti negativi, effettivi o potenziali, sui diritti umani e sull’ambiente connessi alle attività delle aziende stesse, delle loro filiazioni e dei loro partner commerciali nelle catene di attività. 

A questi obblighi si aggiunge l’adozione e l’attuazione di un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici a garanzia della compatibilità del modello e della strategia aziendali con la transizione verso un’economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l’Accordo di Parigi.

Qual è l'ambito di applicazione della Direttiva 2024/1760?

  • Società o capogruppo di un gruppo dell’UE che, su base consolidata, ha più di 1000 dipendenti e fatturato mondiale superiore a 450 milioni di euro;
  • Società o capogruppo di un gruppo di paesi terzi che, su base consolidata, ha un fatturato nell'UE superiore a 450 milioni di euro;
  • Società con accordi di franchising/licenza nell'UE che generano diritti di licenza superiori a 22,5 milioni di euro e fatturato mondiale superiore a 80 milioni di euro.

Il rispetto degli adempimenti previsti dalla Direttiva ha una calendarizzazione che tiene conto delle dimensioni aziendali.

Le garazie contrattuali e la verifica di conformità: il ruolo delle terze parti indipendenti

Al fine di prevenire i potenziali impatti negativi individuati, le società sono tenute ad adottare diverse misure, che prevedono, tra l’altro, la richiesta ai partner commerciali diretti di garanzie contrattuali circa il rispetto del proprio codice di condotta, anche chiedendogli di ottenere a sua volta dai partner garanzie contrattuali equivalenti per quanto le loro attività rientrino nella catena di attività della società.

Al fine di far rispettare il proprio codice di condotta, le società potranno accompagnare le garanzie contrattuali da adeguate misure di verifica delle conformità, anche attraverso la verifica di un terzo indipendente.

Con grande lucidità, la Direttiva dispone anche in merito alla gestione dei costi per le attività di verifica: questi ultimi, ricadono sulle società quando la verifica di conformità è su una PMI. 
Se la PMI verificata paga una parte dei costi della verifica potrà condividerne i risultati anche con altre società.
Per le aziende che già da tempo si avvalgono delle attività di monitoraggio sulla filiera di Bureau Veritas, o che seguono la linea guida ISO 20400, l’allineamento agli obblighi della CS3D risulterà agevolato.  

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