Green_Regolamento_EUDR

EUDR - Regolamento (UE) 2023/1115

DIMOSTRARE CHE LE MATERIE PRIME RILEVANTI PROVENGANO DA DEFORESTAZIONE ZERO E SIANO PRODOTTE IN CONFORMITÀ CON LE LEGISLAZIONI LOCALI 

Che cos'è il Regolamento EUDR contro la deforestazione?

Il Regolamento EUDR è un’iniziativa legislativa strategica dell’Unione Europea finalizzata a ridurre al minimo il contributo dell’Unione alla deforestazione e al degrado forestale nel mondo - contribuendo in tal modo a ridurre la deforestazione globale - nonché a ridurre il contributo dell’Unione alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale.
Esso impone rigorosi requisiti di dovuta diligenza alle organizzazioni che immettono nel mercato o esportano o commercializzano le “materie prime interessate” e i “prodotti interessati” elencati nell’allegato I che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate. In particolare, esso definisce gli obblighi per Operatori e Commercianti al fine di assicurare che materie prime e i prodotti interessati non siano immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati, a meno che non siano a deforestazione zero, siano stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione e siano oggetto di una dichiarazione di Dovuta Diligenza con specifiche modalità di esercizio.

Regolamento EUDR: GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI E LE NUOVE DATE

Nel dicembre 2025 l’Unione Europea ha modificato il Regolamento (UE) 2023/1115 introducendo misure di semplificazione con l’obiettivo di ridurre i costi amministrativi e gli oneri per le aziende coinvolte. Inoltre, è stata rinviata l’entrata in applicazione

Le nuove date sono:
• grandi e medi operatori: 30 dicembre 2026
• micro e piccoli operatori: 30 giugno 2027
• micro e piccoli operatori già coperti dal Regolamento UE sul legname (EUTR): 30 dicembre 2026.

Ulteriori eventuali informazioni e proposte legislative correttive sono attesa dalla Commissione Europea entro il 20 aprile 2026.

Chi deve rispettare il Regolamento EUDR?

Gli obblighi del Regolamento EUDR devono essere rispettati da tutte le Organizzazioni che immettono o mettono a disposizione sul mercato o esportano materie prime, bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno e i relativi prodotti interessati.
Le Organizzazioni si configurano come Operatori o come Commercianti (nonchè “micro o piccoli operatori primari” e “operatori a valle” come da Reg. (UE) 2025/2650 del 19 dicembre 2025) a seconda dell’attività svolta.

Quali sono i vantaggi dei servizi offerti da Bureau Veritas per l’EUDR?

  • L’attività di Gap Analysis aiuta l’organizzazione a capire quanto il proprio sistema è adeguato a soddisfare i requisiti del Regolamento EUDR e in che direzione agire per migliorarlo;
  • Gli Audit di seconda parte presso i fornitori consentono di verificare le informazioni raccolte e sono utili strumenti di attenuazione del rischio relativo alla catena di fornitura;
  • Gli Audit di terza parte presso l’organizzazione consentono di confermare (sulla base di un adeguato campionamento) che il sistema di dovuta diligenza sia correttamente applicato dall’organizzazione stessa;
  • I corsi di formazione (a catalogo oppure personalizzati) consentono al personale delle Organizzazioni coinvolte di acquisire le conoscenze necessarie sul Regolamento EUDR e di mantenersi aggiornato.

Come si articola l’attività di Bureau Veritas per l'EUDR?

L’attività svolta da Bureau Veritas è altamente personalizzata e definita a seconda delle esigenze dell’organizzazione. Sono disponibili i servizi di Gap Analysis, Audit di seconda parte e Audit di terza parte che possono essere combinati tra loro oppure selezionati e svolti indipendentemente l’uno dall’altro. In particolare:

  • Gap Analysis
    Consigliata in una fase preliminare, quando si è progettato e definito il proprio sistema di dovuta diligenza e prima di iniziare ad attuarlo;
  • Audit di seconda parte
    Consigliati “a bisogna”, sui fornitori extra europei più critici per i rischi associati a materia prima/prodotto interessato, paese di origine, complessità della catena di fornitura;
     
  • Audit di terza parte
    Consigliati annualmente per individuare tempestivamente eventuali carenze del sistema di dovuta diligenza in essere. Particolarmente raccomandati per gli Operatori non PMI. Il livello di dettaglio del campionamento è concordato con l’Organizzazione e può anche essere variato di anno in anno.

Al termine di ciascuna attività all’organizzazione è rilasciato un rapporto che riepiloga quanto analizzato e l’esito. Da ultimo, sono disponibili corsi di formazione a catalogo per acquisire le conoscenze di base necessarie sul Regolamento EUDR e per mantenersi aggiornati. Possono anche essere organizzati corsi di formazione personalizzati per rispondere meglio alle esigenze aziendali.

FAQ - Domande frequenti sul Regolamento EUDR

  • Esistono certificazioni che consentono di dichiarare il rispetto automatico del Regolamento EUDR?

    No, ma l’EUDR riconosce che la certificazione e altri sistemi di verifica da parte di terzi possono fornire informazioni utili sulla conformità al regolamento nella valutazione del rischio a norma dell’articolo 10, fornendo prove a sostegno del fatto che i prodotti sono legali e a deforestazione zero.

  • Chi ha la responsabilità della conformità del prodotto interessato all’Articolo 3 del Regolamento EUDR?

    Sempre l’Operatore e il Commerciante, ciascuno per quanto di propria competenza. In particolare, l’Operatore è responsabile della compilazione delle dichiarazioni di dovuta diligenza e della correttezza di quanto in esse riportato.

  • Avvalersi dei servizi di Bureau Veritas per l’EUDR consente di poter dichiarare automaticamente il rispetto del Regolamento?

    No, però consente di mantenere meglio sottocontrollo l’approvvigionamento in caso di catene di fornitura complesse e/o di individuare tempestivamente eventuali problematiche del sistema di dovuta diligenza in essere.

  • Quali sono le sanzioni previste in caso di violazione del Regolamento EUDR?

    Ciascuno Stato membro stabilisce le norme relative alle sanzioni applicabili. Le sanzioni comprendono:

    • Sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime interessate o dei prodotti interessati;
    • Confisca dei prodotti interessati all’operatore e/o al commerciante;
    • Confisca dei proventi ottenuti dall’operatore e/o dal commerciante;
    • Esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubblico e dall’accesso ai finanziamenti pubblici;
    • Divieto temporaneo di immettere o rendere disponibili sul mercato o di esportare le materie prime interessate e i prodotti interessati;
    • Divieto di esercitare la dovuta diligenza semplificata.
  • Quali sono le principali modifiche introdotte a Dicembre 2025?

    • La Dichiarazione di dovuta diligenza diventa necessaria solo per il primo operatore che immette il prodotto sul mercato europeo.

    • Si introduce una procedura semplificata per micro e piccoli operatori, che dovranno presentare una dichiarazione dovuta diligenza “una tantum” e riceveranno un identificativo che sarà sufficiente ai fini della tracciabilità.

    • Nell’allegato I la riga «ex 49 Libri stampati, giornali, immagini e altri prodotti della stampa; manoscritti, dattiloscritti e piani, di carta» è soppressa, di fatto vengono esclusione i prodotti stampati – come libri, giornali e immagini – dall’ambito di applicazione del regolamento.