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Sostenibilità dei biocombustibili: pubblicato il nuovo Decreto Schema Nazionale

Set. 10 2024

ISTITUZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ DEI BIOCOMBUSTIBILI, DELLA CERTIFICAZIONE DEI CARBURANTI RINNOVABILI DI ORIGINE NON BIOLOGICA E DI QUELLA DEI CARBURANTI DA CARBONIO RICICLATO

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.199 del 26 Agosto 2024 il Decreto 7 Agosto 2024 che istituisce il sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili, della certificazione dei carburanti rinnovabili di origine non biologica e di quella dei carburanti da carbonio riciclato

Il Decreto è già in vigore dal 27 agosto 2024 e sostituisce il precedente decreto del 14 novembre 2019 che sarà abrogato il 26 agosto 2025. Il nuovo decreto armonizza quanto previsto dal decreto legislativo 199 dell'8 novembre 2021 in attuazione della direttiva UE 2018 2021 REDII.

Decreto 7 Agosto 2024. Scopriamo insieme le principali novità:

  • Campo di applicazione esteso

    • Biocarburanti (inclusi i biogas per i trasporti), biometano, bioliquidi, combustibili da biomassa (per usi energetici diversi dal trasporto);
    • Possibilità di certificare con lo Schema Italiano le biomasse solide per la produzione di Energia Elettrica e Calore;
    • Possibilità per le aziende EU ETS di poter dimostrare i criteri di sostenibilità delle proprie biomasse;
    • Possibilità di certificare la filiera di produzione dell’idrogeno di origine biologica;
    • Possibilità di certificare la filiera di  produzione di carburanti rinnovabili di origine non biologica e di quella dei carburanti da carbonio riciclato;
    • Nuova tipologia di verifica per il settore agricolo relativo al cambio indiretto dell’uso del suolo  - ILUC).
  • Modalità di ottenimento della Certificazione di basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni (ILUC-Indirect Land Use Change)

    La certificazione attesta che la filiera rispetta i criteri riportati all’art. 4 del Regolamento (UE) 2019/807.

  • Alcuni operatori economici non devono più certificarsi

    • I produttori e i detentori di sostanze di cui all’art. 3,comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 che conferiscono le stesse a un impianto di digestione anaerobica;
    • I gestori della discarica che conferiscono il gas ad un impianto di biometano;
    • Gli enti locali o le società che gestiscono per conto di tali enti gli impianti che raccolgono le acque reflue civili e industriali e/o i fanghi derivanti dal trattamento biologico di dette acque, destinati a un impianto di digestione anaerobica;
    • Produttori di biomasse solide residuali agricole derivanti da lavorazioni occasionali (espianti e/o potature), nonché, solo se conseguenti ad eventi meteorologici estremi o avversi come tempeste o trombe d’aria, derivanti da abbattimenti di piante sradicate o schiantate, ripuliture e tagli, che conferiscono la biomassa, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 1000 t, a un produttore di energia elettrica e/o termica configurato come operatore economico; sono escluse dalle lavorazioni occasionali attività di espianti e potature di normale manutenzione del verde.
  • Produzione di biocarburanti da materiali avanzati

    La produzione di biocarburanti da materiali avanzati dovrà avvenire in Europa con un periodo di transizione di 9 mesi.

  • Verifiche di sorveglianza

    Si prevedono requisiti più rigorosi in merito al rispetto tempi per le verifiche di sorveglianza e nel caso di mancato rispetto di tali tempi l’obblighi di sospensione e revoca del certificato.

  • Audit di chiusura

    Si prevede l'obbligo di un audit di chiusura con esito positivo in caso di cambio di ente di certificazione o schema.

  • Non conformità negli audit

    ​È presente una nuova classificazione di gestione delle non conformità rilevate durante gli audit.

  • Tempo di emissione delle dichiarazioni

    Risulta ridotto il tempo massimo di emissione delle dichiarazioni certificate di sostenibilità.

  • Tempo di transizione

    Le aziende già certificata avranno 12 mesi di tempo di transizione che verrà svolta in occasione delle sorveglianze previste.

  • Nuove certificazioni

    Per le nuove certificazioni le aziende dovranno recepire il nuovo Decreto in vigore e già operativo.

Bureau Veritas affianca tutte le aziende già certificate e tutte le nuove aziende interessate alla certificazione fornendo servizi e formazione in questo periodo di transizione.

La sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi: introduzione allo schema 2BSvs

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